Riunione periodica per la sicurezza sul lavoro

Tutte le imprese con quindici lavoratori o più hanno l’obbligo, previsto dall’articolo 35 del Decreto Legislativo 81/2008, di effettuare la Riunione periodica annuale sulla sicurezza su lavoro.

Per le imprese che hanno meno di 15 dipendenti è l’RLS che può richiedere la convocazione della riunione, ma non sussiste l’obbligo per il datore di lavoro.  

Nel caso in cui l’azienda sia organizzata su più sedi o siti di produzione e in ognuno di questi distaccamenti siano presenti figure facenti capo a un Servizio di Prevenzione e Protezione Centralizzato, sarà opportuno effettuare una riunione periodica distinta per ogni sede o stabilimento, o comunque dedicare specifiche e adeguate risorse alla valutazione delle aree tematiche pertinenti del singolo distaccamento, evidenziando criticità e programmi di miglioramento individuali.

Chi convoca la riunione periodica e chi deve partecipare?

La riunione periodica deve essere convocata dal Datore di lavoro.

Alla riunione devono partecipare obbligatoriamente:

  • datore di lavoro o suo delegato,
  • RSPP,
  • Medico competente, se nominato;
  • Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza

L’ordine del giorno della riunione periodica

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:

  1. il DVR- documento di valutazione dei rischi;
  2. l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  3. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale tenendo conto di quanto riferito dal Rappresentante di Lavoratori e, per suo tramite dai lavoratori stessi;
  4. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

La riunione è l’occasione per individuare azioni di miglioramento adottando misure di tipo organizzativo, procedurale e tecnico in considerazione di variazioni significative che possano avere alterato l’esposizione a rischi esistenti o introdotto nuovi rischi.

Dell’incontro dovrà essere redatto un apposito verbale che sarà conservato a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione e dovrà essere reso disponibile alla consultazione da parte sia dei partecipanti che di eventuali organismi ispettivi.

Sanzioni

Sono previste sanzioni amministrative a carico al Datore del Lavoro per la mancata convocazione della riunione periodica (ammenda fino a €4467,30) e per mancato svolgimento della riunione sugli argomenti previsti dall’art. 35 comma 2 (sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 7371,45).

By | 2019-07-19T21:02:08+00:00 luglio 18th, 2019|Notizie|