Tutte le imprese con quindici lavoratori o più hanno l’obbligo, previsto dall’articolo 35 del Decreto Legislativo 81/2008, di effettuare la Riunione periodica annuale sulla sicurezza su lavoro.
Per le imprese che hanno meno di 15 dipendenti è l’RLS che può richiedere la convocazione della riunione, ma non sussiste l’obbligo per il datore di lavoro.
Nel caso in cui l’azienda sia organizzata su più sedi o siti di produzione e in ognuno di questi distaccamenti siano presenti figure facenti capo a un Servizio di Prevenzione e Protezione Centralizzato, sarà opportuno effettuare una riunione periodica distinta per ogni sede o stabilimento, o comunque dedicare specifiche e adeguate risorse alla valutazione delle aree tematiche pertinenti del singolo distaccamento, evidenziando criticità e programmi di miglioramento individuali.
Chi convoca la riunione periodica e chi deve partecipare?
La riunione periodica deve essere convocata dal Datore di lavoro.
Alla riunione devono partecipare obbligatoriamente:
- datore di lavoro o suo delegato,
- RSPP,
- Medico competente, se nominato;
- Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza
L’ordine del giorno della riunione periodica
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
- il DVR- documento di valutazione dei rischi;
- l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale tenendo conto di quanto riferito dal Rappresentante di Lavoratori e, per suo tramite dai lavoratori stessi;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
La riunione è l’occasione per individuare azioni di miglioramento adottando misure di tipo organizzativo, procedurale e tecnico in considerazione di variazioni significative che possano avere alterato l’esposizione a rischi esistenti o introdotto nuovi rischi.
Dell’incontro dovrà essere redatto un apposito verbale che sarà conservato a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione e dovrà essere reso disponibile alla consultazione da parte sia dei partecipanti che di eventuali organismi ispettivi.
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative a carico al Datore del Lavoro per la mancata convocazione della riunione periodica (ammenda fino a €4467,30) e per mancato svolgimento della riunione sugli argomenti previsti dall’art. 35 comma 2 (sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 7371,45).